23/11/2022 - La comunicazione tardiva all’Enea fa perdere il diritto all’Ecobonus. Lo ha affermato, al termine di una serie di pronunce contrastanti, la Cassazione con l’ordinanza 34151/2022. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un contribuente che ha installato pannelli solari sulla sua abitazione e ha richiesto l’Ecobonus 65%, ma ha trasmesso in la . L’Agenzia delle Entrate ha negato la detrazione e il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha respinto, e successivamente si è appellata alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che invece gli ha dato ragione. La CTR della Toscana ha affermato che l’invio della comunicazione all’Enea non ha natura di controllo, ma ha una funzione ricognitiva. Il dell’agevolazione fiscale, che dipende dalla spesa sostenuta. L’Agenzia delle Entrate è quindi ricorsa in Cassazione, sostenendo che la comunicazione all’Enea è una delle condizioni necessarie per ottenere l’Ecobonus. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia spiegando che, in base al , contenente gli adempimenti per ottenere la detrazione, il contribuente deve assolvere ad una serie di obblighi, come acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, effettuare i pagamenti con bonifico, conservare la documentazione e inviare la comunicazione all’Enea nei tempi prestabiliti. Ricordiamo che la normativa prevede che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori (60 giorni per le spese sostenute a partire dal 2008), bisogna trasmettere online all’Enea le informazioni contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica ( ) e le degli interventi. Il termine decorre dalla data del collaudo dei lavori. Eventuali possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui la spesa può essere portata in detrazione. Secondo la Cassazione, la normativa ha come obiettivo il controllo dei risultati raggiunti con gli interventi. In questo modo si può capire se una spesa può essere ammessa alle detrazioni, evitando le truffe. La Corte ha quindi confermato il diniego dell’agevolazione. Il tema dei termini entro cui inviare le comunicazioni all’Enea ha già creato dei dubbi, cui però l’Enea ha risposto in modo diverso. In una faq, pubblicata nel 2019, l’ ha spiegato che, ai sensi della Legge 44/0212 sulla semplificazione in materia tributaria, se una comunicazione, obbligatoria per ottenere dei benefici fiscali, viene inviata in ritardo, il contribuente a condizione che: - il contribuente possieda i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; - la comunicazione sia inviata entro il termine di presentazione della e sia versata una sanzione. Ad una analoga conclusione è giunta la , che con la sentenza 3343/2019 ha affermato che la comunicazione, relativa ai lavori agevolati con l’Ecobonus, è un , con carattere ordinatorio e non perentorio. Il ritardo può quindi provocare una sanzione, ma non la perdita dell’agevolazione. Sul tema delle comunicazioni all’Enea bisogna poi segnalare l’approccio tenuto dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus ristrutturazioni. Dal 2018 anche per ottenere il bonus ristrutturazioni è . Lo scopo è monitorare il risparmio energetico ottenuto con i lavori di recupero del patrimonio edilizio. L’Agenzia delle Entrate, che ha negato l’Ecobonus per la mancata comunicazione all’Enea, sul bonus ristrutturazioni è arrivata a conclusioni opposte. Con la , l’Agenzia ha affermato che la mancata comunicazione dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. La conclusione è stata ribadita un anno dopo con la e, nel 2021, con una . Federico Rostagno@123rf.com
Ecobonus e comunicazione all’Enea, il caso
ritardo
documentazione all’Enea
ritardo non provoca la decadenzaEcobonus, Cassazione: la comunicazione all’Enea non può essere tardiva
DM 19 febbraio 2007
APE
schede informative
rettifiche
Ecobonus, Enea più permissiva sulle comunicazioni
Enea
non perde il diritto alla detrazione
prima dichiarazione dei redditi utile
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
adempimento di natura formaleComunicazioni all’Enea, il caso del bonus ristrutturazioni
obbligatorio inviare la comunicazione all’Enea
Risoluzione 46/E/2019
non fa venir meno il diritto al bonus
Circolare 19/E/2020
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